logo della Repubblica italiana

Testo Unico art.492-501

Art. 492-501 del Dlgs. n. 297 del 16.4.1994.Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E

Descrizione

Dall’art. 492 all’art. 501 del Dlgs. n. 297 del 16.4.1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

PARTE III – PERSONALE – TITOLO I – PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO

CAPO IV – Disciplina – Sezione I – Sanzioni disciplinari

Art. 492 – Sanzioni (modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)

Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

Allegati

Testo unico-docenti

pdf - 310 kb

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria

Salta al contenuto